01Il confronto
Due risposte alla stessa persona
La persona è la stessa nei due ordinamenti: è entrata, il titolo di soggiorno è scaduto o non è mai esistito, e ora vive e quasi sempre lavora senza status. Ciò che cambia è la risposta del sistema. Il diritto americano non offre, in via generale, alcun percorso di regolarizzazione dall'interno: registra la presenza irregolare come tempo — la unlawful presence — e converte quel tempo in divieti di riammissione futuri, di tre anni, di dieci anni o permanenti. L'ultima legalizzazione generale è quella dell'Immigration Reform and Control Act del 1986; da allora il Congresso ha prodotto soltanto relitti transitori e mezze misure amministrative. Il diritto italiano fa l'inverso: mantiene stretti — spesso, nei fatti, chiusi — i canali di ingresso regolare per lavoro, e poi, quando la popolazione irregolare accumulata diventa politicamente o economicamente ingestibile, la regolarizza in massa per decreto. Le sanatorie italiane si susseguono dagli anni Ottanta con la regolarità di un istituto non scritto del sistema.
Nessuno dei due modelli è generoso dove l'altro se lo aspetta. Chi ragiona con categorie italiane presume che prima o poi «arriverà una sanatoria» anche in America: non arriva da quasi quarant'anni, e la struttura del § 212(a)(9) rende il soggiorno irregolare americano un fatto giuridico che segue la persona per anni dopo la partenza. Chi ragiona con categorie americane presume che l'Italia tratti l'irregolare con la stessa durezza aritmetica: in realtà il divieto di reingresso italiano è breve, graduato e superabile, e la storia legislativa italiana è una storia di emersioni periodiche. Questa pagina percorre le due architetture — i bar del § 212(a)(9) e i loro waiver, i relitti americani come il § 245(i) e il limbo del DACA, le sanatorie e la protezione speciale italiane, i divieti di reingresso a confronto — e chiude con la domanda pratica: che cosa serve davvero a una famiglia con un problema di unlawful presence americana che valuta di trasferirsi in Italia.
02Il diritto americano
L'architettura dei bar: il tempo diventa divieto
Il meccanismo centrale sta nell'INA § 212(a)(9)(B), 8 U.S.C. § 1182(a)(9)(B), dentro la più ampia mappa dell'inammissibilità del § 212(a). Chi è stato presente irregolarmente negli Stati Uniti per più di 180 giorni ma meno di un anno, ed è partito volontariamente prima dell'avvio di un procedimento di rimozione, è inammissibile se chiede di nuovo l'ingresso entro tre anni dalla partenza. Chi è stato presente irregolarmente per un anno o più è inammissibile se chiede l'ingresso entro dieci anni dalla partenza — e per il bar decennale la giurisprudenza ha chiarito che non conta come né quando la persona sia partita: la Second Circuit, in Cervantes-Ascencio v. INS, 326 F.3d 83 (2d Cir. 2003), ha rifiutato di leggere nel bar dei dieci anni l'eccezione per la partenza volontaria che il Congresso ha scritto soltanto in quello dei tre. La norma esclude dal computo alcuni periodi — tra cui, per espressa previsione, il tempo trascorso da minorenne — ma la struttura resta quella: il soggiorno irregolare matura in silenzio, e la sanzione scatta con la partenza.
Qui sta il paradosso progettuale che ogni analisi seria deve nominare: il bar non punisce chi resta, punisce chi esce. Finché la persona rimane negli Stati Uniti, la unlawful presence si accumula ma non produce il divieto; è il varcare la frontiera in uscita che lo attiva. Una norma pensata come deterrente funziona così da incentivo a non partire mai — a non regolarizzare tramite il consolato, a non visitare un genitore malato, a restare. E la legge conosce un solo correttivo generale: il waiver del § 212(a)(9)(B)(v), che il governo può concedere se il rifiuto dell'ammissione causerebbe extreme hardship al coniuge o al genitore che sia cittadino americano o residente permanente. I figli, anche cittadini americani, non sono parenti qualificanti ai fini di questo waiver: è un'esclusione voluta, e decide da sola molti casi. Che cosa significhi davvero extreme hardship — uno standard più alto del disagio ordinario di ogni separazione familiare — è materia di una pagina dedicata. Dal 2013 il regolamento (8 C.F.R. § 212.7(e)) consente di chiedere il waiver in via provvisoria dall'interno, con il modulo I-601A, prima di partire per il colloquio consolare: è la differenza tra partire con una risposta e partire con una scommessa. La decisione sul waiver, va detto, è sottratta al controllo giurisdizionale: la Seventh Circuit, in Soni v. Jaddou, 103 F.4th 1271 (7th Cir. 2024), ha ritenuto non sindacabili in giudizio né il diniego né i tempi di trattazione.
Sopra i bar temporali sta il bar permanente del § 212(a)(9)(C): chi è stato irregolarmente presente per oltre un anno complessivo, oppure è stato destinatario di un ordine di rimozione, e poi entra o tenta di entrare senza essere ammesso, è inammissibile senza limite di tempo. L'unica uscita è l'eccezione del § 212(a)(9)(C)(ii): trascorrere più di dieci anni fuori dagli Stati Uniti e ottenere, prima di ripresentarsi, il consenso del governo a ripresentare domanda — il consent to reapply. La Ninth Circuit lo ha detto senza ambiguità in Carrillo de Palacios v. Holder, 708 F.3d 1066 (9th Cir. 2013): dieci anni interi fuori, poi il permesso, poi la domanda. E il BIA, in Matter of Torres-Garcia, 23 I&N Dec. 866 (BIA 2006), e Matter of Briones, 24 I&N Dec. 355 (BIA 2007), ha chiuso anche la porta laterale: chi è inammissibile sotto il § 212(a)(9)(C) non può aggiustare lo status nemmeno con il § 245(i). È la norma che trasforma un errore ripetuto — uscire e rientrare senza ammissione — in un problema di durata generazionale, e la ragione per cui il primo consiglio in questa materia è sempre lo stesso: mai, in nessuna circostanza, rientrare illegalmente.
03I relitti americani
§ 245(i) e DACA: quel che resta al posto di una sanatoria
Che cosa ha prodotto l'America al posto delle sanatorie? Due categorie di cose: fossili normativi e tolleranze amministrative. Il fossile più importante è il § 245(i), 8 U.S.C. § 1255(i). La regola generale dell'adjustment of status esige che il richiedente sia stato ispezionato e ammesso o messo in parole, e il § 245(c) esclude — salvo i parenti immediati di cittadini — chi ha lavorato senza autorizzazione o non ha mantenuto lo status. Il § 245(i) permetteva di superare entrambi gli ostacoli pagando una somma aggiuntiva di 1.000 dollari fissata dalla legge: entrato senza ispezione o decaduto dallo status, il beneficiario di una petizione familiare o di una labor certification poteva comunque aggiustare dall'interno. Ma la finestra è chiusa da un quarto di secolo: la norma copre soltanto chi era beneficiario di una petizione o di una labor certification depositata entro il 30 aprile 2001 (con presenza fisica negli Stati Uniti al 21 dicembre 2000, per i depositi successivi al 14 gennaio 1998). Da allora vive come grandfathering: una protezione ereditata che ancora oggi, di tanto in tanto, decide un caso — il beneficiario di una vecchia petizione di categoria, il coniuge o il figlio che vi era incluso — e che è l'esempio perfetto del metodo americano: non un'amnistia, ma una deroga a tempo, congelata e lasciata invecchiare.
La tolleranza amministrativa è il DACA: la deferred action introdotta nel 2012 per chi era arrivato da minorenne. Non è uno status, non è una legge, non conduce da nessuna parte: è la promessa revocabile di non procedere alla rimozione, accompagnata dall'autorizzazione al lavoro, contestata in giudizio per anni e ridotta nel tempo a un regime di sopravvivenza per chi già vi era dentro. Lo stato esatto del programma — chi può rinnovare, che cosa è sospeso, che cosa è stato deciso dai giudici — cambia con il contenzioso e va verificato al momento, caso per caso. Ai fini del confronto conta la forma: davanti a una popolazione cresciuta nel paese e priva di status, il sistema americano non ha saputo produrre né una legalizzazione né un rifiuto, ma un limbo rinnovabile. È la mezza misura nella sua forma chimicamente pura: abbastanza per lavorare, mai abbastanza per appartenere.
04Il diritto italiano
Le sanatorie: l'emersione come istituto ricorrente
L'Italia ha scelto l'altra strada. Dalla metà degli anni Ottanta ogni stagione legislativa ha avuto la sua regolarizzazione: quelle legate alla legge Martelli e ai decreti degli anni Novanta, quella della legge Turco-Napolitano, quella — la più ampia — collegata alla legge Bossi-Fini del 2002, quelle settoriali del 2009 e del 2012 per il lavoro domestico e di cura, fino all'emersione del 2020, varata in piena pandemia per l'agricoltura e il lavoro domestico. I nomi cambiano, la meccanica è stabile: è di regola il datore di lavoro a dichiarare — a far «emergere» — un rapporto di lavoro che già esiste in nero, pagando un contributo; il lavoratore riceve un permesso di soggiorno per lavoro e rientra nel sistema. La sanatoria italiana non è un atto di clemenza verso la persona: è una regolarizzazione del mercato del lavoro, che passa attraverso il datore e seleziona per settore. Chi lavora nei settori giusti emerge; chi è irregolare senza un datore disposto a dichiararlo resta fuori anche dalla sanatoria.
Il paradosso italiano è speculare a quello americano. Lo stesso ordinamento che regolarizza periodicamente lo stock degli irregolari tiene chiuso il flusso: l'ingresso regolare per lavoro subordinato passa per il decreto flussi e per il suo click day, un meccanismo che nei fatti viene usato più per regolarizzare rapporti già esistenti che per far entrare lavoratori dall'estero. Il sistema produce esso stesso, per costruzione, la popolazione irregolare che poi dovrà sanare: il lavoratore che non può entrare legalmente entra comunque, lavora in nero, e attende l'emersione successiva. Ogni sanatoria è insieme il rimedio del ciclo precedente e la premessa del ciclo successivo.
Accanto alle sanatorie collettive, il diritto italiano conosce valvole individuali che l'ordinamento americano non ha: permessi che convertono una condizione della persona in titolo di soggiorno. Il permesso per protezione speciale — erede della vecchia protezione umanitaria, abolita nel 2018, reintrodotta in forma ampliata nel 2020 e nuovamente ristretta nel 2023 — copre chi non ha titolo all'asilo ma non può essere allontanato senza violare obblighi costituzionali o internazionali, tipicamente il rispetto della vita privata e familiare radicata in Italia; la sua estensione esatta è oggi materia mobile, da verificare sullo stato attuale della legge e della giurisprudenza. I «casi speciali» coprono situazioni tipizzate: le vittime di tratta e di grave sfruttamento (l'istituto dell'art. 18 del testo unico), le vittime di violenza domestica, ipotesi di sfruttamento lavorativo e di calamità. Il paragone con il DACA è istruttivo: entrambi sono valvole per chi è già dentro, ma la protezione speciale è un istituto di legge, adiudicato su criteri e sindacabile davanti a un giudice; il DACA è una rinuncia discrezionale e revocabile a procedere. Anche nelle mezze misure, i due sistemi restano fedeli al proprio carattere.
05I divieti a confronto
Divieto di reingresso contro architettura dei bar
Anche l'Italia, naturalmente, vieta il ritorno di chi è stato allontanato. L'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13 del testo unico comporta un divieto di reingresso che, in attuazione della direttiva rimpatri 2008/115/CE, è di regola compreso tra tre e cinque anni — con la possibilità di durate maggiori nei casi di pericolosità — e che non è assoluto: l'interessato può chiedere una speciale autorizzazione ministeriale al reingresso anticipato, e il divieto stesso è graduato dal giudice o dall'autorità secondo le circostanze del caso. La violazione del divieto è penalmente sanzionata, e il reingresso illegale riapre il ciclo. Ma la struttura resta quella di una sanzione amministrativa a termine: definita nella durata, motivata, impugnabile, superabile.
La differenza con il sistema americano non sta nella severità astratta — dieci anni contro cinque — ma nella prevedibilità. Il divieto italiano nasce da un provvedimento: ha una data, una durata scritta, un rimedio. I bar americani della unlawful presence nascono dal calendario: nessuno li notifica, scattano con la partenza, e il loro superamento anticipato non dipende da una valutazione della persona ma dall'esistenza di un parente qualificante — quel coniuge o genitore cittadino o residente senza il quale il waiver del § 212(a)(9)(B)(v) semplicemente non esiste. A ciò si aggiunge, per chi è stato formalmente rimosso, un divieto ulteriore e distinto legato all'ordine di rimozione, e, per chi rientra senza ammissione, il bar permanente del § 212(a)(9)(C). Una famiglia con status misti può pianificare attorno al sistema italiano contando i mesi su un provvedimento scritto; attorno al sistema americano può pianificare soltanto se la sua composizione familiare glielo consente — o mettendo in conto il decennio.
06La pagina pratica
Trasferirsi in Italia con un problema americano
Resta la domanda concreta, che nella pratica vedo porre in questi termini: siamo una famiglia con anni di presenza irregolare negli Stati Uniti; se ce ne andiamo in Italia, che cosa ci aspetta? La prima risposta è la più importante: la unlawful presence americana non è un motivo di esclusione italiano. L'Italia — come l'intero spazio Schengen — valuta l'ingresso e il soggiorno secondo i propri criteri: passaporto, mezzi, motivo del soggiorno, eventuali segnalazioni e precedenti propri. Il soggiorno irregolare negli Stati Uniti non genera alcuna segnalazione nei sistemi europei e non rende inammissibili in Italia. Chi parte non porta con sé il problema: lo lascia alla frontiera americana, dove lo ritroverà — sotto forma di bar — soltanto se e quando chiederà di tornare.
Il percorso italiano dipende poi dalla composizione della famiglia. Se uno dei coniugi è cittadino italiano — l'ipotesi tutt'altro che rara del discendente di emigrati che ha mantenuto o riacquistato la cittadinanza — il coniuge straniero e i figli entrano e soggiornano secondo il regime di favore dei familiari, non secondo il decreto flussi: visto per motivi familiari, carta di soggiorno, accesso al lavoro, senza soglie di reddito paragonabili a quelle americane e senza quote. I figli minori nati negli Stati Uniti sono cittadini americani per nascita e viaggiano come tali. Se invece nessuno ha un aggancio familiare italiano o europeo, il trasferimento passa per i canali ordinari — il lavoro, con i limiti del decreto flussi visti sopra, lo studio, il lavoro autonomo — ed è un progetto più fragile, da costruire prima della partenza, non dopo.
Infine, il tempo. I bar dei tre e dieci anni decorrono dalla partenza e maturano ovunque: gli anni vissuti regolarmente in Italia sono, a tutti gli effetti americani, anni scontati. Una famiglia può quindi trasformare il trasferimento in strategia: partire una sola volta, deliberatamente — idealmente dopo aver ottenuto dall'interno il waiver provvisorio I-601A, se esiste un parente qualificante — oppure lasciare che il decennio corra mentre la vita si ricostruisce in Italia, e riaprire la pratica consolare a bar esaurito. Due avvertenze chiudono il quadro, e sono le stesse che do sempre. Primo: chi non ha coniuge o genitore cittadino o residente americano non ha accesso al waiver, e nessuna narrazione ottimistica cambia questo dato — la pianificazione seria parte da lì, non dalla speranza. Secondo: il rientro senza ammissione, anche per un giorno, anche «solo per salutare», attiva il bar permanente del § 212(a)(9)(C) e trasforma un problema con una scadenza in un problema senza data. Tra un sistema che sana per decreto e uno che conta i giorni, la famiglia che pianifica attraversa l'Atlantico una volta sola, nella direzione giusta, con i documenti pensati prima.
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