01L'equivoco di partenza
Una società non è un visto
Chiunque può costituire una società negli Stati Uniti. Una LLC del Delaware si apre dall'Italia in un pomeriggio, con un agente registrato e un numero fiscale; nessuna legge lo vieta a uno straniero, e nessuna legge gli dà, per questo, il diritto di entrare nel Paese e di lavorarci. La società è un soggetto di diritto americano; il suo fondatore resta un cittadino italiano con l'ESTA, e l'ESTA gli consente di negoziare, di incontrare investitori, di firmare contratti, di partecipare a riunioni e a fiere, di seguire l'apertura di un ufficio, secondo la prassi consolare sulle attività d'affari del visitatore B-1; non gli consente di dirigere l'azienda giorno per giorno da un ufficio americano, di assumere e coordinare dipendenti in loco, di produrre il lavoro dell'impresa. La linea tra le due cose non è nella legge, è nella prassi, e la attraversa senza accorgersene chi «passa qualche mese» a Miami o ad Austin per far partire la startup.
Il fondatore che vuole stare negli Stati Uniti ha davanti sei categorie, e la scelta dipende da tre variabili: chi ha messo il capitale, quanto ne ha messo, e che cosa il fondatore ha già fatto nella propria carriera. Il capitale italiano di controllo porta all'E-2; il capitale americano di venture capital porta al parole per imprenditori o all'O-1A; una società madre italiana che esiste da almeno un anno porta all'L-1A; un profilo personale documentato porta all'O-1A e al national interest waiver; un capitale proprio grande porta all'EB-5. Il fondatore con un'idea e nient'altro non ha una categoria, e la pagina sui nomadi digitali spiega perché il visto che gli servirebbe non esiste.
02Parole
L'International Entrepreneur Rule
Nel 2017 il Dipartimento della sicurezza interna ha scritto un regolamento per i fondatori di startup finanziate da investitori americani, senza passare dal Congresso: non un visto, ma un parole, l'ammissione discrezionale caso per caso che la legge consente per ragioni umanitarie o di significativo interesse pubblico. Il regolamento definisce l'imprenditore come chi «possesses a substantial ownership interest in a start-up entity and has a central and active role in the operations of that entity», con almeno il dieci per cento della società al momento della prima concessione e almeno il cinque per cento in seguito (8 C.F.R. § 212.19(a)(1)); la startup come una società americana «recently formed», cioè costituita nei cinque anni precedenti, che abbia operato lecitamente e abbia «substantial potential for rapid growth and job creation» (§ 212.19(a)(2)); e l'investimento qualificato come capitale di origine lecita investito in equity o strumenti convertibili da un investitore qualificato, definito come cittadino o residente americano, o organizzazione a maggioranza americana, con una storia documentata di investimenti in startup cresciute (§ 212.19(a)(4)-(5)). Il capitale del fondatore stesso, dei suoi familiari e delle società a loro riconducibili non conta. In alternativa all'investimento vale un finanziamento pubblico americano, federale, statale o locale, per lo sviluppo economico o la ricerca (§ 212.19(a)(3)). Le soglie in dollari sono nel regolamento e vengono «adjusted every 3 years by the Consumer Price Index» (§ 212.19(k)): le cifre vigenti si leggono sul sito di USCIS, non in questa pagina.
Il parole iniziale dura fino a trenta mesi dall'ingresso, e può essere rinnovato «for one additional period of up to 30 months» se la startup ha raggiunto risultati di crescita, fatturato o occupazione fissati dal regolamento (§ 212.19(c)); il coniuge e i figli chiedono il parole separatamente, ciascuno con la propria domanda (§ 212.19(h)), e il coniuge può chiedere l'autorizzazione al lavoro. Fino a cinque anni negli Stati Uniti per costruire la società: è, sulla carta, lo strumento migliore che l'ordinamento offra al fondatore senza capitale proprio e senza società madre.
I limiti sono nella parola stessa. Chi è paroled non è admitted: non ha uno status, non può chiedere un cambio di status dall'interno, e ogni uscita dal Paese richiede il rientro con un nuovo documento di viaggio; il percorso verso la green card non è tracciato, e va costruito con una petizione separata, di regola l'O-1A prima e il national interest waiver o l'EB-1A poi, con l'adjustment che dipende da regole sul parole che la pagina sull'adjustment descrive. E il programma è politicamente fragile: scritto nel 2017, sospeso, rimesso in vigore, adottato con numeri piccoli, resta un regolamento che un'amministrazione può cambiare senza il Congresso. Il fondatore che lo usa lo usa per il tempo che dà, e pianifica il dopo dal primo giorno.
03E-2
Il capitale italiano e la trappola del round
Il visto E-2 è il visto della startup finanziata dal fondatore e dai suoi soci italiani: il trattato con l'Italia, un investimento sostanziale e già impegnato, un'impresa reale e non marginale, il controllo per almeno la metà da parte di cittadini italiani. Per la startup ha due problemi specifici, e la pagina sull'E-2 li descrive in dettaglio. Il primo è la marginalità: una società che nei primi anni non genera reddito oltre il sostentamento del fondatore deve provare con un piano credibile che assumerà, e il console legge i piani delle startup con lo scetticismo di chi ne ha visti molti. Il secondo è la trappola del cinquanta per cento: la startup che cresce raccoglie capitale, e il capitale americano diluisce la proprietà italiana; il giorno in cui gli investitori americani superano la metà, la società non è più «italiana» ai fini del trattato, e il fondatore perde il requisito dell'E-2 nel momento del successo. È una traiettoria che va disegnata prima del primo round, scegliendo se restare nell'E-2 con una struttura che conservi il controllo italiano, o programmare il passaggio a un'altra categoria quando il round arriverà.
L'E-2 ha un vantaggio che le altre categorie di questa pagina non hanno: i dipendenti italiani della startup, con funzioni direttive o con competenze essenziali, possono ottenere lo stesso visto, e il fondatore porta con sé il primo nucleo della squadra. Ha anche il limite che nessun E-2 porta di per sé alla green card, e che il fondatore in E-2 che deposita una petizione per la residenza permanente deve gestire la questione dell'intento a ogni rinnovo del visto.
04O-1A e H-1B
La petizione della propria società
L'O-1A è diventato, negli ultimi anni, il visto dei fondatori con un profilo. Il regolamento chiede tre di otto criteri (8 C.F.R. § 214.2(o)(3)(iii)), e nel 2022 USCIS ha pubblicato orientamenti che leggono quei criteri per l'imprenditore: l'ammissione a un acceleratore selettivo o un premio di settore come «award», un round di finanziamento o una valutazione elevata come prova del ruolo critico o della retribuzione, la copertura della stampa specializzata come «published material», il ruolo di giudice in competizioni per startup come «judging». Gli stessi orientamenti ammettono che la petizione la presenti la società fondata dall'interessato, purché sia un'entità giuridica distinta e il rapporto abbia le caratteristiche di un impiego, con un consiglio o un organo che possa dirigere e, in teoria, licenziare il fondatore. Sono orientamenti amministrativi, non legge, e la loro versione vigente va verificata; ma l'O-1A non ha lotteria, si chiede in ogni mese, dura per l'incarico e non ha il problema del cinquanta per cento. Vale la cautela consueta: la tolleranza del doppio intento nell'O non è scritta nella legge.
L'H-1B per il fondatore era, fino a poco tempo fa, un problema di diritto del lavoro: chi controlla la società non può essere il suo dipendente. Il regolamento del 2024 ha risolto la questione per legge: quando il beneficiario «owns more than 50 percent of the petitioner or has majority voting rights», la petizione è ammessa e il fondatore «may perform duties that are directly related to owning and directing the petitioner's business as long as the beneficiary will perform specialty occupation duties a majority of the time» (8 C.F.R. § 214.2(h)(4)(ii)), con una validità iniziale ridotta rispetto all'H-1B ordinario. Resta la lotteria, restano il salario prevalente e l'LCA, resta la definizione di specialty occupation che il fondatore-ingegnere soddisfa e il fondatore-commerciale no. Per chi ha un dottorato o un master americano c'è l'esenzione parziale dal tetto per i titoli americani; per tutti gli altri l'H-1B del fondatore è una registrazione a marzo e una probabilità.
05L-1A
La società madre e il new office
Il fondatore che ha già una società in Italia, operativa da almeno un anno, ha una categoria che gli altri non hanno: l'L-1A per aprire la filiale americana. Il regolamento disciplina il new office con tre prove: che «sufficient physical premises to house the new office have been secured»; che il beneficiario è stato impiegato «for one continuous year in the three year period preceding the filing of the petition in an executive or managerial capacity» e che l'incarico americano comporterà autorità dirigenziale sulla nuova operazione; e che la sede americana «within one year of the approval of the petition, will support an executive or managerial position», provato con la descrizione dell'attività, della struttura e degli obiettivi finanziari, l'entità dell'investimento e la capacità finanziaria della società estera di pagare il beneficiario e di avviare l'attività, e l'organigramma della società estera (8 C.F.R. § 214.2(l)(3)(v)). Il primo periodo è di un anno, e alla proroga si prova che la filiale è diventata quello che il piano diceva: dipendenti da dirigere, non un fondatore che fa tutto da solo.
L'L-1A ha tre vantaggi per il fondatore. È esonerato per legge dalla presunzione di immigrant intent (8 U.S.C. § 1184(b)), e la petizione per la green card non crea problemi ai rinnovi; il coniuge ha l'autorizzazione al lavoro per legge (§ 1184(c)(2)(E)); e conduce direttamente all'EB-1C, la green card del dirigente multinazionale, con il requisito dell'anno all'estero nei tre precedenti e della società americana che «does business» da almeno un anno. La condizione è tutta nella società italiana: deve esistere davvero, avere dipendenti e attività, e continuare a esistere dopo il trasferimento del fondatore, perché il rapporto qualificante tra le due società è la base di ogni proroga e della green card.
06La green card
NIW, EB-1A, EB-5: e la matrice finale
Il national interest waiver è la green card del fondatore senza datore di lavoro: i tre requisiti di Matter of Dhanasar, 26 I&N Dec. 884 (AAO 2016), merito e importanza nazionale del progetto, posizione del richiedente per portarlo avanti, convenienza per gli Stati Uniti di dispensare dal reclutamento, e gli orientamenti del 2022 con cui USCIS ha descritto l'imprenditore come un candidato tipico, con attenzione al capitale raccolto, ai posti di lavoro creati e alle tecnologie considerate critiche. Serve un titolo avanzato o la capacità eccezionale, e serve che l'impresa sia già più di un piano. L'EB-1A è per il fondatore con un'acclamazione documentata prima ancora della startup. L'EB-5 è per chi mette capitale proprio nella misura fissata dalla legge e crea almeno dieci posti di lavoro a tempo pieno, con i visti riservati per le aree rurali e ad alta disoccupazione che la legge del 2022 ha introdotto (8 U.S.C. § 1153(b)(5)(B)); è la green card più cara e la più diretta, e la pagina dedicata ne descrive le condizioni e i rischi.
La matrice, in una frase per riga. Capitale italiano di controllo, impresa operativa: E-2, con la trappola del round in vista. Capitale americano di venture: parole per imprenditori, con l'O-1A pronto per il dopo. Società madre italiana con un anno di vita: L-1A e poi EB-1C, la via più solida. Profilo personale documentato: O-1A subito e NIW o EB-1A per restare. Capitale proprio grande: EB-5. Un'idea e un biglietto aereo: nessuna, e la LLC aperta dall'Italia non cambia il risultato.
La società la può aprire chiunque; il visto lo decide chi ha messo il capitale, quanto, e che cosa il fondatore aveva già fatto prima.
Approfondimenti collegati
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