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Condanne e altri ostacoli · Dottrina

Misrepresentation e false claim to citizenship: il § 212(a)(6)(C)

Il motivo di inammissibilità che non si prescrive, non si consuma e non richiede una condanna: una risposta sbagliata in un modulo del 2009 decide la green card del 2026. E la sua clausola gemella, la falsa dichiarazione di cittadinanza, che non ha nemmeno il waiver.

01La norma

Due illeciti in una clausola, e nessuna prescrizione

Il § 212(a)(6)(C)(i) dell'INA rende inammissibile «any alien who, by fraud or willfully misrepresenting a material fact, seeks to procure (or has sought to procure or has procured) a visa, other documentation, or admission into the United States or other benefit provided under this chapter» (8 U.S.C. § 1182(a)(6)(C)(i)). La frase contiene due illeciti distinti, e la distinzione è la prima cosa da capire. La frode richiede l'intento di ingannare. La willful misrepresentation no: secondo la giurisprudenza amministrativa che il Board of Immigration Appeals continua ad applicare, una dichiarazione è willful quando è «deliberately made with knowledge of [its] falsity», e a differenza della frode non richiede alcun «intent to deceive» (Matter of A.J. Valdez, 27 I&N Dec. 496, 498 (BIA 2018), che riprende Matter of S- and B-C-, 9 I&N Dec. 436 (BIA 1960; A.G. 1961), e Matter of Kai Hing Hui, 15 I&N Dec. 288 (BIA 1975)). Basta sapere che quello che si dichiara non è vero. Non serve aver voluto truffare nessuno, non serve aver ottenuto niente: la norma copre chi «seeks to procure», chi «has sought to procure» e chi «has procured», cioè il tentativo, il tentativo passato e il risultato.

Tre caratteristiche rendono questo motivo diverso da quasi tutti gli altri del § 212(a). Non ha limiti di tempo: la dichiarazione falsa resa nel 2009 rende inammissibili nel 2026 esattamente come il giorno dopo. Non si consuma con il beneficio a cui era rivolta: la falsità nel DS-160 di un B-2 rende inammissibili anche per la green card matrimoniale di dieci anni dopo, perché la norma non chiede che il beneficio cercato allora e quello chiesto oggi coincidano. E non richiede una condanna, un processo, un contraddittorio: la contestazione la fa il funzionario consolare o l'ufficiale di USCIS quando riscontra la discrepanza, e da quel momento il fascicolo porta l'annotazione. È per questo che, tra i motivi di inammissibilità che vedo nei casi italiani, questo è quello che più spesso trasforma un problema di visto in un problema a vita. La mappa del § 212(a) lo colloca tra gli altri; questa pagina lo apre.

Un limite c'è, ed è nella prassi consolidata più che nel testo: la dichiarazione deve essere resa a un'autorità americana, nel corso di una procedura prevista dall'INA, per procurarsi un beneficio dell'INA. La bugia detta a un datore di lavoro, a una banca, a un'università non è una misrepresentation ai sensi del § (6)(C)(i), per quanto possa avere altre conseguenze; la bugia detta a un console, a un ufficiale del CBP, a un funzionario di USCIS, in un modulo o a voce, lo è. Con un'eccezione che la seconda parte di questa pagina descrive, perché ha una norma tutta sua: la falsa dichiarazione di cittadinanza americana.

02La materialità

Che cosa rende «materiale» un fatto

Il perno della norma è l'aggettivo. Non ogni falsità conta: conta quella su un fatto materiale, e lo standard viene dalla Corte Suprema. In Kungys v. United States, 485 U.S. 759 (1988), una decisione sulla denaturalizzazione che l'amministrazione applica anche al § (6)(C)(i), una falsa dichiarazione è materiale quando ha «a natural tendency to influence, or [is] capable of influencing, the decision of the decision-making body to which it was addressed»; il Board usa la stessa formula (Matter of A.J. Valdez, 27 I&N Dec. at 498). Non serve che il funzionario sia stato ingannato davvero, né che il beneficio sia stato concesso grazie alla bugia: conta la capacità della dichiarazione di orientare l'esito, o di chiudere una linea di indagine che, aperta, avrebbe potuto orientarlo.

La regola operativa che ne segue è più severa di quanto sembri. È materiale l'omissione di un arresto, anche se non seguito da condanna, perché la domanda sui precedenti chiede gli arresti e la risposta negativa chiude l'indagine sul casellario; è materiale l'omissione di un precedente diniego di visto o di ESTA, di un overstay, di un lavoro non autorizzato, di un'espulsione, perché ognuno di questi fatti avrebbe aperto una verifica. È materiale la posizione lavorativa gonfiata nel DS-160, lo stipendio arrotondato per superare la presunzione del § 214(b), la lettera del datore di lavoro che descrive un impiego che non esiste, il nome precedente omesso quando il cambio di nome copre una storia. Non è materiale, di regola, l'errore che non avrebbe potuto influenzare nulla: la data sbagliata di un giorno, l'indirizzo vecchio, il refuso. Ma tra i due estremi la zona grigia è ampia, e chi la attraversa con il criterio «non me l'hanno chiesto in modo preciso» la attraversa dalla parte sbagliata: il modulo va letto come lo legge il funzionario, non come lo leggerebbe un amico.

Un secondo tipo di contestazione non nasce da una dichiarazione falsa esplicita, ma da una condotta successiva all'ingresso così ravvicinata da far presumere che l'intenzione dichiarata al valico fosse falsa: il matrimonio, la domanda di adjustment, il lavoro nelle prime settimane. Il Dipartimento di Stato la governa con una regola interna di novanta giorni che la pagina sull'inammissibilità descrive e che la pagina sull'immigrant intent approfondisce. Qui basta dire che è una presunzione operativa, non una norma, e che si rovescia con i fatti: la prova che l'intenzione è cambiata dopo l'ingresso, e per ragioni che allora non c'erano.

03L'intermediario

La firma è tua, anche se il modulo l'ha compilato l'agenzia

La difesa più frequente, e la più fragile, è «non l'ho compilato io». L'agenzia di viaggi, il consulente, il parente che parla meglio l'inglese, il servizio online che «assiste» con l'ESTA: il modulo lo riempie qualcun altro, la risposta sbagliata la dà qualcun altro, e chi firma scopre il contenuto quando il console lo legge ad alta voce. Il Board ha chiuso la questione in un precedente che vale la pena di conoscere prima di firmare qualsiasi cosa. In Matter of A.J. Valdez, 27 I&N Dec. 496 (BIA 2018), due coniugi venezuelani avevano ottenuto la green card attraverso una petizione da lavoratore religioso costruita da un «rappresentante» che si era fatto pagare quindicimila dollari; sostenevano di non conoscere l'inglese e di non aver mai saputo che cosa contenessero le domande firmate. Il Board ha stabilito due regole. La prima: si commette willful misrepresentation quando si conoscono o si autorizzano le dichiarazioni false contenute in una domanda presentata a proprio nome. La seconda: la firma su una domanda d'immigrazione «establishes a strong presumption» che il firmatario ne conosca il contenuto e vi abbia aderito, presunzione che si può rovesciare solo provando «fraud, deceit, or other wrongful acts by another person». E il Board aggiunge la frase che chiude ogni scappatoia: non ci si può sottrarre alla presunzione evitando deliberatamente di leggere il modulo o di farselo tradurre, perché «given the nature and significance of immigration documents» è ragionevole aspettarsi che chi firma si accerti di che cosa sta firmando.

La conseguenza pratica per chi si fa aiutare, ed è legittimo farsi aiutare, è una sola: il modulo va letto riga per riga prima dell'invio, in una lingua che si capisce, e ogni risposta va confrontata con i fatti. L'errore genuino e la barriera linguistica restano difese possibili, ma vanno costruite sui fatti concreti del caso, con la prova dell'inganno subito, non presunte dalla circostanza che a scrivere sia stato un altro. Il consulente che ha risposto «no» alla domanda sugli arresti per non complicare la pratica non risponde della conseguenza: la conseguenza resta a chi ha firmato, per sempre.

04La ritrattazione

Correggere in tempo, e che cosa significa «in tempo»

La giurisprudenza amministrativa riconosce da decenni una via d'uscita stretta: la ritrattazione tempestiva. Chi corregge spontaneamente la dichiarazione falsa prima che il funzionario la scopra, o prima che l'inganno venga contestato, nella stessa procedura, di regola non subisce il finding di misrepresentation; la dichiarazione ritrattata viene trattata come se non fosse mai stata resa. Le corti federali hanno esaminato il criterio soprattutto nei casi di falsa dichiarazione di cittadinanza al confine, e il punto controverso è sempre lo stesso: quando la ritrattazione è ancora tempestiva e quando, invece, arriva solo perché la bugia è stata scoperta (v. per esempio Sandoval v. Holder, 641 F.3d 982 (8th Cir. 2011), richiamata dal Board in Matter of Zhang, 27 I&N Dec. 569, 571 n.4 (BIA 2019)). Non esiste un pinpoint regolamentare che fissi il momento, e la prassi consolare lo tratta caso per caso.

La regola pratica che ne ricavo è questa. La correzione fatta nella stessa seduta, di propria iniziativa, prima che il funzionario mostri di aver capito, ha buone probabilità di reggere; la correzione fatta al colloquio successivo, o dopo la lettera di richiesta chiarimenti, o dopo che il console ha estratto il casellario, non è una ritrattazione ma un'ammissione. E la correzione silenziosa, cioè il DS-160 successivo compilato in modo diverso da quello precedente senza spiegare perché, è la peggiore delle tre: non ritratta nulla, e crea la seconda discrepanza. Chi scopre un errore in una domanda passata ha una decisione legale da prendere, a monte, con la lettura di ciò che il sistema già sa; la pagina sull'archivio consolare spiega perché ogni domanda vive per sempre, e quella sul FOIA come si ricostruisce il proprio fascicolo prima di scrivere il prossimo modulo.

05La clausola gemella

False claim to citizenship: senza intento, senza waiver

Il § 212(a)(6)(C)(ii)(I) rende inammissibile «any alien who falsely represents, or has falsely represented, himself or herself to be a citizen of the United States for any purpose or benefit under this chapter (including section 1324a of this title) or any other Federal or State law». Aggiunto nel 1996 con l'IIRIRA, ha una norma speculare per chi è già dentro, il § 237(a)(3)(D), che rende deportabile il residente per lo stesso fatto. Le differenze rispetto alla clausola (i) sono tre, e ciascuna è peggiore.

La prima: non c'è la parola willfully. Il Board ha tratto la conseguenza in Matter of Zhang, 27 I&N Dec. 569 (BIA 2019): la falsa dichiarazione di cittadinanza non richiede intento, perché se il Congresso avesse voluto un requisito di consapevolezza non avrebbe avuto bisogno di scrivere l'eccezione per chi si credeva cittadino in buona fede; e cita, nello stesso senso, l'Eleventh Circuit (Patel v. U.S. Attorney General, 917 F.3d 1319, 1326 n.5 (11th Cir. 2019)) e il Second Circuit (Richmond v. Holder, 714 F.3d 725, 729 n.3 (2d Cir. 2013)). Quello che serve, secondo Matter of Richmond, 26 I&N Dec. 779 (BIA 2016), è che la dichiarazione sia stata fatta con l'intento soggettivo di ottenere uno scopo o un beneficio regolato da una legge federale o statale, e che la cittadinanza conti davvero per quello scopo o beneficio. Non c'è, invece, il requisito della materialità nel senso della clausola (i).

La seconda: la formula «any purpose or benefit» è larga. Il caso Richmond la applica a chi ha detto di essere nato a Brooklyn a due ufficiali del DHS per evitare il procedimento di espulsione: evitare la rimozione è uno «scopo» ai sensi della norma. Il riferimento espresso al § 274A, cioè al modulo I-9 con cui ogni datore di lavoro americano verifica il diritto al lavoro, copre il caso più frequente: la casella «citizen of the United States» spuntata per essere assunti (Matter of Bett, 26 I&N Dec. 437 (BIA 2014), richiamata in Richmond). Il passaporto americano chiesto dichiarando una nascita negli Stati Uniti è un beneficio (Matter of Barcenas-Barrera, 25 I&N Dec. 40 (BIA 2009)); l'ingresso ottenuto dichiarandosi cittadino al confine è un beneficio (Castro v. Attorney General, 671 F.3d 356 (3d Cir. 2012), citata in Zhang). L'iscrizione alle liste elettorali e il voto, regolati da leggi statali che riservano il diritto ai cittadini, rientrano nella stessa formula: è la ragione per cui la pagina sulle trappole dell'N-400 tratta la registrazione elettorale come un pericolo e non come una formalità.

La terza: non esiste waiver. Il § 212(i), di cui dico tra poco, perdona la clausola (i) e solo quella; il § 212(a)(6)(C)(iii) lo dice espressamente. L'unica uscita è l'eccezione scritta nella norma stessa, il § (6)(C)(ii)(II), e vale solo per chi soddisfa tutte e tre le condizioni insieme: ciascun genitore naturale o adottivo è o era cittadino americano, la persona ha risieduto stabilmente negli Stati Uniti prima dei sedici anni, e al momento della dichiarazione credeva ragionevolmente di essere cittadina. È l'eccezione del ragazzo cresciuto in America da genitori americani che non ha mai saputo di non esserlo. Per tutti gli altri, italiani compresi, la falsa dichiarazione di cittadinanza è una porta che il sistema non riapre, e il § 212(d)(3) per il viaggio temporaneo resta l'unico strumento, discrezionale e senza garanzie, per tornare a visitare il Paese.

Alla domanda «sei cittadino americano?» esiste una sola risposta sicura, e non cambia con l'interlocutore: il datore di lavoro, l'ufficio elettorale, l'ufficiale al confine, il modulo di un prestito.

06Il waiver

Il § 212(i): a chi, per chi, senza giudice

Per la clausola (i) il waiver esiste, ed è stretto per costruzione. Il § 212(i)(1) consente all'amministrazione, «in the discretion of the Attorney General», di perdonare la frode o la misrepresentation «in the case of an immigrant who is the spouse, son, or daughter of a United States citizen or of an alien lawfully admitted for permanent residence if it is established to the satisfaction of the Attorney General that the refusal of admission to the United States of such immigrant alien would result in extreme hardship to the citizen or lawfully resident spouse or parent of such an alien» (8 U.S.C. § 1182(i)(1)). Quattro limiti stanno in questa frase. Vale per l'immigrante, non per chi chiede un visto temporaneo. Serve un parente qualificante, e sono solo il coniuge e il genitore cittadini o residenti: i figli americani non contano, per quanto piccoli. L'extreme hardship va provato in capo a quel parente, non a chi chiede il waiver né ai figli; lo standard è quello della pagina sull'extreme hardship, e la domanda si fa con l'I-601. Infine, il § 212(i)(2): «no court shall have jurisdiction to review a decision or action of the Attorney General regarding a waiver under paragraph (1)». Il diniego del waiver è discrezionale e non si impugna davanti a un giudice federale, come spiega la pagina sulle porte chiuse del § 1252.

Chi non è immigrante, cioè chi vuole tornare negli Stati Uniti da turista, per affari, per studio o con un visto di lavoro dopo un finding di misrepresentation, ha uno strumento diverso: il § 212(d)(3), il waiver per il viaggio temporaneo, discrezionale, senza parente qualificante e senza prova di hardship, che l'amministrazione valuta sul rischio, sulla gravità del fatto e sulle ragioni del viaggio. È lo stesso strumento che serve dopo una condanna, e vale anche per la falsa dichiarazione di cittadinanza. Nella mia esperienza è il punto di arrivo di quasi tutti i casi di misrepresentation che riguardano italiani, perché quasi nessuno di loro ha il coniuge americano che il § 212(i) richiede.

07Prima di firmare

Le cinque domande che decidono, e come si rispondono

Nei casi italiani il finding nasce quasi sempre da una di cinque domande, tutte presenti nell'ESTA e nel DS-160, e la pagina su DS-160 ed ESTA le esamina una per una. La domanda sugli arresti, che chiede gli arresti e non le condanne, e che il patteggiamento, l'archiviazione, la riabilitazione e la cancellazione dal casellario non fanno sparire: la pagina sulle condanne italiane spiega perché l'America non riconosce la riabilitazione e la pagina sui cinque reati come si dichiara ciascuno. La domanda sui precedenti dinieghi, che include l'ESTA rifiutata e il visto negato al § 214(b), anche se poi il visto è stato rilasciato. La domanda sui nomi precedenti e sugli altri passaporti. La domanda sul lavoro e sul datore di lavoro, dove la posizione «migliorata» per convincere il console è una misrepresentation classica. E la domanda, implicita in ogni visto temporaneo, sull'intenzione: che cosa vai a fare e per quanto.

Il metodo è lo stesso per tutte. Si ricostruisce prima ciò che il governo americano già sa, con il fascicolo consolare in mente e, se serve, con una richiesta FOIA. Si dichiara il fatto, non la sua qualificazione: «arrestato nel 2014, procedimento archiviato» è una risposta; «no» perché «tanto è stato archiviato» non lo è. Si allegano i documenti che spiegano, perché il fatto dichiarato con la sua spiegazione è quasi sempre superabile e il fatto scoperto non lo è mai. E non si aggiusta mai una domanda per farla combaciare con la precedente: se la precedente era sbagliata, la scelta su come trattarla è una scelta legale, da fare prima e con criterio. La regola che vale per tutto il sistema americano vale qui più che altrove: il problema che si dichiara ha quasi sempre una soluzione; quello che si nasconde diventa il problema.