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Condanne e altri ostacoli · Dottrina

Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori davanti al diritto americano

Per chi chiede un visto contano la turpitudine morale e un'eccezione che i massimi edittali chiudono. Per chi ha già la green card conta una norma scritta apposta, il § 237(a)(2)(E), con tre definizioni americane che le norme italiane, lette elemento per elemento, superano in larghezza: e qui la larghezza è un argomento a favore.

01Il punto di partenza

Due reati che l'America tratta in modo diverso a seconda di dove si trova chi li ha commessi

I maltrattamenti contro familiari e conviventi dell'art. 572 e gli atti persecutori dell'art. 612-bis sono, tra i reati contro la persona, quelli che negli ultimi anni sono cresciuti di più nei casellari italiani, e sono anche quelli per cui il diritto americano ha scritto una norma apposta. Il § 237(a)(2)(E)(i) dell'INA rende espellibile chi «at any time after admission is convicted of a crime of domestic violence, a crime of stalking, or a crime of child abuse, child neglect, or child abandonment». È una norma di espellibilità, non di inammissibilità: si applica a chi è già stato ammesso negli Stati Uniti — il residente permanente, tipicamente — e non a chi chiede un visto dal consolato.

Questa distinzione, che per altri reati è secondaria, qui governa tutto. Chi chiede un visto o la green card dall'Italia con una condanna per maltrattamenti o per stalking affronta le domande ordinarie: se il reato è un crime involving moral turpitude ai fini del § 212(a)(2)(A)(i)(I), e se l'eccezione minore lo salva. Chi ha già la green card e viene condannato — anche in Italia, perché la norma dice «after admission» e non dice dove — affronta in più il § 237(a)(2)(E)(i), che non richiede la turpitudine morale, non ha soglie di pena e ha una definizione propria per ciascuno dei tre reati che elenca.

Il metodo generale è nelle pagine sulle condanne italiane e sui cinque reati. Qui do per acquisiti la definizione di conviction e i due numeri, e lavoro sulle definizioni americane di violenza domestica e di stalking, perché è lì che le due norme italiane, lette elemento per elemento, si rivelano più larghe di quelle americane — e la larghezza, per una volta, gioca a favore di chi è stato condannato.

02Le norme italiane

Un reato abituale e un reato di condotte reiterate, entrambi senza eccezione minore

L'art. 572 punisce con la reclusione da tre a sette anni chi «maltratta una persona della famiglia o comunque convivente», o una persona sottoposta alla sua autorità o affidatagli per ragioni di educazione, cura, vigilanza o custodia. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso «in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità», o con armi; sale da quattro a nove anni se ne deriva una lesione grave, da sette a quindici se gravissima, da dodici a ventiquattro se ne deriva la morte. Il minore che assiste ai maltrattamenti «si considera persona offesa dal reato».

L'art. 612-bis punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chi, «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è o è stato legato alla vittima da relazione affettiva, o con strumenti informatici; fino alla metà contro un minore, una donna incinta o una persona con disabilità. Il delitto è punito a querela, con un termine di sei mesi; la remissione «può essere soltanto processuale» ed è esclusa se il fatto è stato commesso con minacce reiterate gravi; si procede d'ufficio contro minori e persone con disabilità.

I massimi edittali — sette anni e sei anni e mezzo — chiudono la petty offense exception del § 212(a)(2)(A)(ii)(II) per entrambi i reati, senza bisogno di guardare la pena inflitta. Quello che resta da decidere è la qualificazione, e per questi due reati la qualificazione si decide su tre elementi che le norme italiane non contengono: la forza fisica, la lesione, e l'intento di incutere paura.

03Turpitudine morale

La relazione aggrava, ma il Board pretende la lesione o l'intento di lederla

La giurisprudenza del Board of Immigration Appeals sui reati in ambito familiare è costruita attorno a una linea precisa. In Matter of Tran, 21 I&N Dec. 291 (BIA 1996), il Board ha stabilito che «willful infliction of corporal injury on a spouse, cohabitant, or parent of the perpetrator's child» — la norma californiana sulla lesione dolosa in ambito domestico — è un reato di turpitudine morale: c'è la lesione, c'è la volontà, c'è la relazione. Dieci anni dopo, in Matter of Sanudo, 23 I&N Dec. 968 (BIA 2006), lo stesso Board ha concluso che la domestic battery californiana, che si consuma con un contatto offensivo senza lesione, «does not qualify categorically» come reato di turpitudine morale; e in Matter of Sejas, 24 I&N Dec. 236 (BIA 2007), che l'assault and battery against a family or household member della Virginia «is not categorically a crime involving moral turpitude». Nello stesso giorno di Sejas, in Matter of Solon, 24 I&N Dec. 239 (BIA 2007), il Board ha confermato che l'aggressione «which requires both specific intent and physical injury» lo è.

Il manuale consolare segue la stessa linea. Il 9 FAM 302.3-2(B)(2), paragrafo c, elenca come turpitudine le aggressioni qualificate dall'intento — «with intent to kill», «to commit rape», «to commit robbery», «to commit serious bodily harm» — e con arma pericolosa, e mette dall'altra parte la «Simple Assault (i.e., any assault, which does not require an evil intent or depraved motive, although it may involve the use of a weapon, which is neither dangerous nor deadly)».

La regola che se ne ricava è che la relazione familiare non basta: perché il reato sia turpitudine, la norma deve richiedere una lesione, o l'intento di causarla, o una condotta che il Board considera di per sé riprovevole. Ora si legga l'art. 572. Il verbo è «maltratta», e il testo non richiede né una lesione né un contatto fisico: la lesione compare nella norma solo come evento aggravante, il che significa che l'ipotesi base si integra senza di essa. Le ipotesi con lesione grave, gravissima o morte sono commi separati con pene proprie. Nella sua ipotesi base, l'art. 572 copre dunque condotte che, per il metro di Sanudo e Sejas, non sono categoricamente turpitudine morale, e la condanna va letta con il dispositivo in mano per capire se è stata pronunciata per l'ipotesi base o per una di quelle aggravate dall'evento.

Non è una conclusione che il consolato tragga da solo. Il funzionario legge «maltrattamenti in famiglia», vede la relazione e la pena, e applica la turpitudine. L'argomento va scritto, con i precedenti citati e con il testo italiano tradotto elemento per elemento; e vale la pena scriverlo, perché il § 212(h), a differenza di quanto accade per il riciclaggio, permette il waiver del motivo di turpitudine morale con i suoi presupposti — ma un reato che non è turpitudine non ha bisogno di waiver.

Per gli atti persecutori non risulta un precedente pubblicato del Board sulla turpitudine morale che possa essere citato con sicurezza, e la valutazione va fatta sugli elementi. La condotta reiterata di minaccia o molestia che produce un grave stato di ansia o un fondato timore per l'incolumità sta dentro la formula della condotta riprovevole con stato soggettivo colpevole, e il risultato prevedibile è che il consolato la tratti come turpitudine. L'argomento contrario si costruisce sull'ipotesi minima della norma — la molestia, che non è minaccia, e l'alterazione delle abitudini di vita, che non è paura — ma è un argomento più debole di quello sui maltrattamenti, e va presentato come tale.

04Il § 237(a)(2)(E)(i)

Violenza domestica, stalking e abuso di minore: tre definizioni americane, tre confronti

Per chi ha la green card, la domanda decisiva è se la condanna italiana rientri in una delle tre categorie del § 237(a)(2)(E)(i). Ciascuna ha una definizione propria, e ciascuna va confrontata con la norma italiana sugli elementi.

Il crime of domestic violence è definito dalla norma stessa: «any crime of violence (as defined in section 16 of title 18) against a person committed by a current or former spouse», da chi condivide un figlio, da chi convive o ha convissuto «as a spouse», o da chiunque altro sia tenuto lontano dalla vittima dalle leggi sulla violenza domestica. Due elementi: la relazione e il crime of violence. Sulla relazione l'art. 572 è più largo della norma americana, perché copre anche l'affidato per ragioni di cura o di educazione, ma questo non aiuta chi è stato condannato per maltrattamenti verso il coniuge o il convivente. Sul crime of violence la questione è diversa. Il 18 U.S.C. § 16(a) definisce il crime of violence come «an offense that has as an element the use, attempted use, or threatened use of physical force against the person or property of another»; la lettera (b), che copriva i reati che per loro natura comportano un rischio sostanziale di uso della forza, è stata dichiarata incostituzionale per vaghezza in Sessions v. Dimaya, 584 U.S. 148 (2018), proprio nella sua applicazione all'INA. Resta la lettera (a), e la lettera (a) richiede che l'uso o la minaccia della forza fisica sia un elemento del reato. L'art. 572 non lo ha: «maltratta» comprende la violenza fisica ma non la richiede. Una condanna per maltrattamenti, nella sua ipotesi base, non è quindi categoricamente un crime of domestic violence, e questo è l'argomento più solido dell'intera pagina.

Il crime of stalking non è definito dalla legge, e il Board ne ha dato una definizione generica in Matter of Sanchez-Lopez, 27 I&N Dec. 256 (BIA 2018), riprendendo la propria decisione del 2012: un reato con gli elementi di «(1) conduct that was engaged in on more than a single occasion, (2) which was directed at a specific individual, (3) with the intent to cause that individual or a member of his or her immediate family to be placed in fear of bodily injury or death». Nella stessa decisione del 2018, il Board ha concluso che lo stalking californiano non è un crime of stalking, perché la norma di quello Stato copre anche la paura per la propria «safety» in senso non fisico, e ha superato la propria decisione del 2012 che aveva detto il contrario. L'art. 612-bis ha i primi due elementi — le condotte reiterate, la vittima determinata — e non ha il terzo. La norma italiana non richiede l'intento di incutere paura di una lesione o della morte: descrive gli effetti che le condotte devono produrre, e tra quegli effetti ci sono «un perdurante e grave stato di ansia», il timore per l'incolumità e la costrizione «ad alterare le proprie abitudini di vita». L'ansia e il cambio di abitudini non sono la paura di una lesione fisica; il ragionamento che il Board ha applicato alla «safety» californiana si applica all'art. 612-bis con più forza. Una condanna per atti persecutori, sugli elementi, non è un crime of stalking ai sensi del § 237(a)(2)(E)(i).

Il crime of child abuse è il punto in cui l'analisi si rovescia. In Matter of Velazquez-Herrera, 24 I&N Dec. 503 (BIA 2008), il Board lo ha definito come «any offense involving an intentional, knowing, reckless, or criminally negligent act or omission that constitutes maltreatment of a person under 18 years old or that impairs such a person's physical or mental well-being, including sexual abuse or exploitation». È una definizione larghissima: non richiede forza, non richiede lesione, comprende il danno al benessere mentale. Una condanna per maltrattamenti ai sensi dell'art. 572 in danno di un minore — o, per la norma italiana che considera persona offesa il minore che assiste, in presenza di un minore, se il dispositivo lo ritiene — ha buone probabilità di essere letta come crime of child abuse, e qui l'argomento categoriale che vale per la violenza domestica non serve, perché la definizione americana non chiede la forza. È la lettura del fascicolo a dire se il minore è entrato nella condanna come persona offesa o come circostanza.

Il § 237(a)(2)(E)(ii) aggiunge un motivo che non richiede alcuna condanna: è espellibile chi «is enjoined under a protection order issued by a court and whom the court determines has engaged in conduct that violates the portion of a protection order that involves protection against credible threats of violence, repeated harassment, or bodily injury». Un divieto di avvicinamento disposto dal giudice e un provvedimento che ne accerta la violazione integrano quella descrizione; l'ammonimento del questore, che non è un ordine di un giudice, no. Per il residente permanente sotto misura cautelare in Italia, la violazione accertata pesa più della sentenza che verrà.

05Aggravated felony

La lettera (F) dopo Dimaya: solo la forza come elemento

Il § 101(a)(43)(F) qualifica come aggravated felony il crime of violence del 18 U.S.C. § 16 «for which the term of imprisonment at least one year». Dopo Dimaya, la definizione è quella della sola lettera (a): l'uso, il tentativo o la minaccia di forza fisica come elemento. L'analisi fatta per la violenza domestica vale quindi anche qui, e con la stessa conclusione: l'art. 572, nell'ipotesi base, non ha quell'elemento. L'art. 612-bis ha la «minaccia» tra le condotte alternative, ma la minaccia italiana è la prospettazione di un male ingiusto di qualunque natura, non necessariamente la forza fisica, e la «molestia» non è minaccia affatto; la norma è, anche su questo, più larga del § 16(a).

La pena, in compenso, supera la soglia con facilità. Tre anni di minimo per i maltrattamenti, un anno di minimo per gli atti persecutori: una condanna che non scenda sotto l'anno per effetto delle attenuanti e del rito è la regola, e per il § 101(a)(48)(B) la sospensione condizionale non conta. È per questo che l'argomento sull'elemento della forza è quello da cui dipende tutto, per il residente permanente: senza di esso, una condanna per maltrattamenti a due anni sospesi è un'aggravated felony, con la detenzione obbligatoria e l'esclusione dai rimedi che la categoria comporta.

06Prima della sentenza

La querela, il capo d'imputazione e la pena

Per questi due reati il momento italiano decide più che altrove, e per tre ragioni.

La prima è la querela. Gli atti persecutori sono punibili a querela, e la remissione, quando la legge la consente, estingue il reato: una sentenza di non doversi procedere per remissione della querela non è una conviction ai sensi del § 101(a)(48)(A), perché non c'è né un giudizio di colpevolezza né una pena. La norma italiana la ammette solo in sede processuale, la esclude dopo minacce reiterate gravi, e non si applica ai casi procedibili d'ufficio; ma dove è possibile, è l'unica strada che toglie la condanna dal tavolo per intero. Resta il fatto, e restano le domande del DS-160 sugli arresti; ma non resta il reato.

La seconda è il capo d'imputazione. Tra un art. 572 nell'ipotesi base e uno aggravato dall'evento, tra una condanna «in danno di» un minore e una che lo menziona come presente, tra un art. 612-bis per minacce e uno per molestie, il diritto italiano vede sfumature di pena e il diritto americano vede categorie diverse. L'analisi è categoriale, e il dispositivo e la motivazione sono i documenti che il funzionario americano leggerà per collocare la condanna. Un patteggiamento che concorda la pena senza precisare l'ipotesi lascia la scelta a chi legge dopo.

La terza è la pena, per la lettera (F): un anno è la soglia, la sospensione non conta, e sei mesi e un giorno o un anno meno un giorno sono cifre che, in un patteggiamento, si possono discutere sapendo perché.

Dopo la sentenza il lavoro è sugli argomenti che questa pagina ha descritto: la forza fisica come elemento mancante, la definizione generica dello stalking, la lettura del fascicolo sul minore. Sono argomenti tecnici, da presentare all'USCIS o al giudice dell'immigrazione con i precedenti alla mano, e non sono argomenti che si vincono al colloquio consolare. Per il visto temporaneo resta il waiver § 212(d)(3); per la residenza permanente il § 212(h), con i suoi presupposti. Per l'espellibilità del § 237(a)(2)(E)(i) non c'è un waiver equivalente, e la difesa sta tutta nella qualificazione.

Per i maltrattamenti e lo stalking le norme italiane sono più larghe di quelle americane, e per una volta la larghezza è un argomento a favore di chi è stato condannato. Ma è un argomento che vale solo se il fascicolo italiano è stato scritto sapendo che qualcuno lo avrebbe letto in inglese.